Processo GEA: deferiti Alessandro Moggi, Gallo, Calleri e Zavaglia

Alessandro Moggi, Pasquale Gallo, Riccardo Calleri e Francesco Zavaglia sono stati deferiti dal procuratore Stefano Palazzi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, una volta ‘esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Roma ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinarè. Ecco una delle prime conseguenze sportive del processo Gea. I quattro dovranno ‘rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e dell’art. 12 del previgente Regolamento Agenti- si legge in una nota- con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 4, comma 2, lett. C del medesimo Regolamento Agenti, per avere il primo, dal dicembre 2003 al dicembre 2005, attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti da numerosi mandati acquisiti da calciatori professionisti alla GEA World S.p.a. senza che allo stesso fosse stata attribuita la rappresentanza legale della predetta società e per avere il secondo, il terzo ed il quarto, nelle rispettive qualità di Legali Rappresentanti della GEA, ratificato l’operato dell’Agente Pasquale Gallo e acquisito i diritti conseguenti ai mandati conferiti allo stesso Gallo; PASQUALE GALLO per rispondere: della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, con particolare riferimento alla norma di cui all’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti, per avere depositato presso la Segreteria della Commissione Agenti un mandato acquisito da un calciatore professionista nel dicembre 2004 al di fuori del termine stabilito dalla normativa federale; ALESSANDRO MOGGI per rispondere: 1) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12, commi 1 e 3, del previgente Regolamento Agenti, per aver contattato, al di fuori del limite temporale previsto dal Regolamento, i calciatori Ilyas Zeytulaev e Victor Budyanskiy, al fine di acquisirne la procura nonostante che gli stessi avessero già in essere un rapporto contrattuale con altro agente; 2) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12, commi 1 e 3, del previgente Regolamento, per aver posto in essere condotte, fra di loro connesse e coordinate, tutte finalizzate, dapprima, all’acquisizione del mandato del calciatore Nicola Amoruso previa revoca del mandato già conferito all’agente Caliendo, al di fuori dei limiti temporali consentiti, e, successivamente, a coartare la volontà del calciatore, imponendo allo stesso di accettare il trasferimento presso altra società professionistica a condizioni decise unilateralmente dalla stessa società in cui militava e di conseguenza con la sua assoluta inerzia; 3) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12, comma 1, del previgente Regolamento Agenti, per aver posto in essere condotte finalizzate e dirette in modo non equivoco a coartare la volontà dei calciatori Ilyas Zeytulaev e Victor Budyanskiy, al fine di acquisirne la procura nonostante che gli stessi avessero già in essere un rapporto contrattuale con altro agente; 4) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione all’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti previgente per avere acquisito i mandati dai calciatori Giorgio Chiellini e Nicola Amoruso, in evidente conflitto d’interesse, derivante dalla presenza in seno alla Società Juventus, controparte contrattuale, di soggetti titolari di cariche sociali e legati ad esso agente da vincoli di stretta parentela; 5) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione agli artt. 10, comma 3, e 15, comma 1, del medesimo Regolamento, per essersi trovato in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto nei confronti del calciatore AMORUSO, in conseguenza dei rapporti contrattuali contestualmente assunti dalla società GEA nei confronti della società MODENA, controparte del calciatore medesimo e per avere ottenuto il pagamento delle competenze a lui dovute dal calciatore AMORUSO dalla controparte di questo ultimo (società MODENA), ovvero per avere comunque beneficiato del pagamento effettuato in favore della società GEA; 6) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 15, comma 1, del previgente Regolamento Agenti, per essersi trovato in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto nei confronti del calciatore AMORUSO, in conseguenza dei rapporti contrattuali contestualmente assunti dalla società GEA nei confronti della società MESSINA, controparte contrattuale del calciatore medesimo e per avere ottenuto il pagamento delle competenze a lui dovute dal calciatore AMORUSO dalla controparte di questo ultimo (società MESSINA), ovvero per avere comunque beneficiato del pagamento effettuato in favore della società GEA; 7) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 15, comma 1, del medesimo Regolamento Agenti, per essersi trovato in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto nei confronti del calciatore BAIOCCO, in conseguenza dei rapporti contrattuali contestualmente assunti dalla società GEA nei confronti della società PIACENZA, controparte contrattuale del calciatore medesimo e per avere ottenuto il pagamento delle competenze a lui dovute dal calciatore BAIOCCO dalla controparte contrattuale di questo ultimo (società PIACENZA), ovvero per avere comunque beneficiato del pagamento effettuato in favore della società GEA; 8) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione agli artt. 10, comma 3, e 15, comma 1, del medesimo Regolamento, per essersi trovato in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto nei confronti del calciatore CHIELLINI, in conseguenza dei rapporti contrattuali contestualmente assunti dalla società GEA nei confronti della società LIVORNO, controparte contrattuale del calciatore medesimo e per avere ottenuto il pagamento delle competenze a lui dovute dal calciatore CHIELLINI dalla controparte di questo ultimo (società LIVORNO), ovvero per avere comunque beneficiato del pagamento effettuato in favore della società GEA; 9) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione agli artt. 10, comma 3, e 15, comma 1, del medesimo Regolamento Agenti, per aver ricevuto, nello stesso periodo di tempo, mandato di agente sia dal calciatore CHIELLINI che dalla società FIORENTINA, entrambi finalizzati al perfezionamento dello stesso tesseramento, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti e per avere ottenuto il pagamento delle competenze a lui dovute dal calciatore CHIELLINI dalla controparte contrattuale di questo ultimo (società FIORENTINA), ovvero per avere comunque beneficiato di detto pagamento; ALESSANDRO MOGGI E FRANCESCO ZAVAGLIA per rispondere: 1) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione all’art. 15, comma 1, del medesimo Regolamento, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti in favore della società JUVENTUS e del calciatore BLASI mandati entrambi finalizzati al perfezionamento dello stesso tesseramento; 2) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione all’art. 15, comma 1, del medesimo Regolamento Agenti, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti in favore del calciatore FRESI e della società JUVENTUS mandati entrambi finalizzati al perfezionamento dello stesso tesseramento; 3) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione all’art. 15, comma 1, del medesimo Regolamento Agenti, per essersi trovati in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti in favore della società JUVENTUS e del calciatore GIANNICHEDDA, mandati entrambi finalizzati al perfezionamento dello stesso tesseramento. FRANCESCO ZAVAGLIA per rispondere: 1) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12, commi 1 e 3, del previgente Regolamento Agenti, per aver contattato, al di fuori del limite temporale previsto dal Regolamento, il calciatore Manuele BLASI, al fine di acquisirne la rappresentanza nonostante che lo stesso avesse già in essere un rapporto contrattuale con altro agente; 2) della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione all’art. 15, comma 1, del medesimo Regolamento Agenti, per aver ricevuto, nello stesso periodo di tempo, mandato di agente sia dal calciatore AMELIA che dalla società LIVORNO, entrambi inerenti il medesimo tesseramento, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti; ALESSANDRO MOGGI E PASQUALE GALLO per rispondere: della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione all’art. 10, comma 3, del medesimo Regolamento Agenti per avere, in concorso fra loro, consentito il pagamento delle competenze dovute al MOGGI dal calciatore FRESI, ad opera della controparte contrattuale di questo ultimo (società PERUGIA), mediante la simulata indicazione del GALLO quale destinatario dei compensì.

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